IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071,  recante  modifiche
ed   aggiornamenti   al   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30  settembre  1938,  n.  1652,  concernente
disposizioni  sull'ordinamento  didattico universitario, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11  aprile  1953,  n.  312,  riguardante  la  libera
inclusione  di  nuovi  insegnamenti complementari negli statuti delle
universita' e degli istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante delega  al  Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  concernente  il  riordinamento  della  docenza  universitaria e
relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa  e
didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  l'ordinamento didattico del
corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale
degli insegnanti della scuola materna ed  elementare,  come  previsto
all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 341/1990;
  Uditi   i  pareri  del  Consiglio  universitario  nazionale  e  del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella  XXIII  del   medesimo,   la   tabella   XXIII-bis,   recante
l'ordinamento  didattico  della  scuola  di  specializzazione  per la
formazione degli insegnanti di scuola secondaria;
  Sentito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale de 16 maggio 1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio
1996;
  Sulla   proposta   del   Ministro   della   pubblica  istruzione  e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'elenco delle lauree e dei diplomi  di  cui  alla  tabella  I
dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30
settembre  1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' aggiunto il diploma di specializzazione per  la  formazione  degli
insegnanti di scuola secondaria.
  2.  Dopo  la  tabella XXIII, annessa al citato decreto 30 settembre
1938,  n.  1652,  e'   aggiunta   la   tabella   XXIII-bis,   recante
l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione. L'anzidetta
tabella  e'  allegata  al  presente  decreto di cui costituisce parte
integrante.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BERLINGUER, Ministro della pubblica
                                  istruzione   e  dell'universita'  e
                                  della   ricerca    scientifica    e
                                  tecnologica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1996
 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 1
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.